Come riconoscere il made in italy

Quando fidarsi del “Made in *”

Il marchio “Made in” si basa sulle disposizioni comunitarie, contenute nel Codice Doganale Comunitario (CDC) e nei suoi allegati, in materia di origine della merce presa in oggetto. Spesso ci imbattiamo nel famoso marchio “Made in Italy” e diamo per scontato che sia veritiero. Tuttavia, esistono diversi criteri e strumenti per ottenerlo e tutelarlo, fermo restando il fatto che è possibile anche imbattersi in indicazioni di origine fallaci. Come distinguere, dunque, un vero “made in” da una sua imitazione?

Come riconosco un prodotto “Made in *”?

Stando agli articoli 23 e 24 del CDC, due sono i criteri per giustificare che un “Made in” lo è veramente:

  • Criterio delle merci interamente ottenute, applicabile ai prodotti il cui processo di lavorazione è interamente avvenuto in un singolo Paese.
  • Criterio di ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, applicabile agli articoli alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi. In questo caso, a contare, è l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione”

In virtù dei criteri sopraelencati, possiamo ritenere un prodotto che presenta il marchio “Made in Italy” prodotto interamente o in modo sostanziale nel Paese indicato in seguito al cosiddetto “Made in”.

Lucchetto per serranda Viro, con dicitura "MADE IN ITALY" fregiata sul prodotto.

Lucchetto per serranda Viro, con dicitura “MADE IN ITALY” incisa sul prodotto.

Gruppo di fissaggio Van Lock per camion e furgoni con dicitura "MADE IN ITALY"

Gruppo di fissaggio Van Lock per camion e furgoni con dicitura “MADE IN ITALY”

Chi assicura che tali criteri siano rispettati?

A tutela del marchio, accorre l’Accordo Internazionale di Madrid stipulato nel 1891, che vede applicazione con il D.P.R. 26.02.1968 n. 656. In quest’ultimo si autorizza, in presenza di merce recante indicazioni d’origine false o fallaci, l’autorità doganale a sequestrare la merce all’importazione. Tuttavia, l’accordo si limita a vietare l’uso di indicazioni di origine false o ingannevoli senza esprimersi riguardo la possibilità di non indicare l’origine dei prodotti.

E’ possibile che si stia incorrendo in una falsa o fallace indicazione di origine nei due seguenti casi:

  • Se l’origine estera è indicata, ma è oscurata da “fallaci indicazioni”, che possono essere segni, simboli o figure. In questo caso, tali segni potrebbero rendere poco visibile o non riscontrabile l’etichetta di origine ad un esame sommario del prodotto.
  • Se l’origine estera indicata non è corretta e induce chi sta visionando il prodotto a conferirgli un’origine errata.

Seguendo la logica di quest’ultimo caso, rimandi espliciti a un territorio, come possono essere una città, la bandiera del paese o la dicitura “Italy” sono da ritenersi, dunque, fuorvianti.

Apporre il marchio è obbligatorio?

E’ possibile, trovarsi davanti ad un prodotto importato in modo “neutro”, in cui l’indicazione “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]”, consente di non indicare il preciso Paese di origine.

L’Italia e le produzioni estere

In Italia vige tuttavia l’obbligo di specificare l’origine estera sui prodotti di marchi italiani e realizzati all’estero. L’obbligo non scatta automaticamente, ma solo nei casi in cui il marchio abbia natura ingannevole o possa far credere al consumatore che il prodotto sia di origine italiana.

In questi casi dunque, potremo trovare indicata sulla confezione un’appendice informativa quale:

  • “Prodotto Fabbricato in”
  • “Prodotto Fabbricato in Paesi Extra UE”
  • “Prodotto di provenienza Extra Ue”
  • “Prodotto importato da Paesi Extra Ue”
  • “Importato” 
  • “Prodotto non fabbricato in Italia”

Il marchio e l’Unione Europea

E’ tuttavia da sottolineare, che sul piano comunitario la disciplina dell’etichettatura non è uniformata nei 27 Paesi dell’Unione. All’interno degli Stati Membri, permangono infatti contrasti tra due schieramenti. Da un lato, i paesi meridionali, tra cui l’Italia, che sono favorevoli all’adozione di un regolamento di uniformità, dall’altro, i paesi nordici, contrari alla restrizione sulle etichettature.

In definitiva, il fatto che in Italia secondo il Made in Italy, un prodotto sia respinto alla dogana perché non in regola, non significa che in alcuni paesi nordici lo sarebbe. Ecco allora che potremmo trovarci davanti ad un prodotto, che, grazie ad indirizzi, bandiere o altri segni distintivi appaia come “Made in *” e poi scoprire che l’articolo è stato prodotto in Cina ed importato. Ciò non significa che i prodotti provenienti da Cina o altri paesi manchino automaticamente di qualità, ma è sempre bene che il consumatore, anche e soprattutto quando si appresta ad acquistare un prodotto di sicurezza, sia messo davanti a un prodotto trasparente e, soprattutto, alla possibilità di scegliere.

 

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